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Legge elettorale:
``Chiunque
costringe gli elettori a…….
o li induce all’astensionismo
è punito con reclusione e multa
"LEGGE ELETTORALE -
Art. 98
* [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo VII ]
« Il pubblico ufficiale, l`incaricato di un pubblico servizio,
l`esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o
funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni
nell`esercizio di esse, si adopera - a costringere gli elettori
a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati - od a
vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio
di determinate liste o di determinati candidati - o ad ”indurli
all`astensione” è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.»
in combinato disposto con:
*ART. 51. della legge 352/1970 sui
referendum*
« Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del Testo
Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei deputati, si
applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente
legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto
Testo Unico, si applicano anche quando i fatti negli articoli
stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di
referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto
relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III
della presente legge. »
Paolo Trezzi |